Protocollo 3Titolo VIII

Art. 2

In vigore dal 28 gen 2004
1. I dazi applicati a norma dell' possono essere ridotti con decisione del Comitato di associazione: - qualora vengano ridotti i dazi applicati ai prodotti di base negli scambi tra la Comunità e l'Egitto o - in seguito a riduzioni derivanti da concessioni reciproche riguardanti i prodotti agricoli trasformati. 2. Per quanto riguarda i dazi applicati dalla Comunità, le riduzioni di cui al primo trattino vengono calcolate in rapporto alla parte del dazio designata come elemento agricolo, che corrisponde ai prodotti agricoli effettivamente utilizzati per ottenere i prodotti agricoli trasformati in questione, e detratte dai dazi applicati a questi prodotti agricoli di base.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2003-12-29;382#art-p-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunita europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, con cinque Protocolli, Allegati, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Lussemburgo il 25 giugno 2001. — Testo vigente | Portale Normativo