Protocollo 4›Titolo II
Art. 3
Cumulo bilaterale dell'origine
In vigore dal 28 gen 2004
Cumulo bilaterale dell'origine
1. I materiali originari della Comunità incorporati in un prodotto ottenuto in Egitto si considerano materiali originari dell'Egitto anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purchè siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle previste dall', paragrafo 1, del presente protocollo.
2. I materiali originari dell'Egitto incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunità si considerano materiali originari della Comunità anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purchè siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle previste dall', paragrafo 1 del presente protocollo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-12-29;382#art-p-3-2