Protocollo 4Titolo II

Art. 3

Cumulo bilaterale dell'origine

In vigore dal 28 gen 2004
Cumulo bilaterale dell'origine 1. I materiali originari della Comunità incorporati in un prodotto ottenuto in Egitto si considerano materiali originari dell'Egitto anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purchè siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle previste dall', paragrafo 1, del presente protocollo. 2. I materiali originari dell'Egitto incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunità si considerano materiali originari della Comunità anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purchè siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle previste dall', paragrafo 1 del presente protocollo.
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urn:nir:stato:legge:2003-12-29;382#art-p-3-2

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Cumulo bilaterale dell'origine (Art. 3 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunita europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, con cinque Protocolli, Allegati, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Lussemburgo il 25 giugno 2001.) — Testo vigente | Portale Normativo