Accordo
Art. 7
In vigore dal 28 gen 2004
Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e dell'Egitto che rientrano nei capitoli da 25 a 97 della nomenclatura combinata e della tariffa doganale egiziana, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-12-29;382#art-a-7