Accordo›Titolo I
Art. 5
In vigore dal 28 gen 2004
1. Il dialogo politico si svolge a scadenze regolari e
ogniqualvolta sia necessario, in particolare
a) a livello ministeriale, soprattutto nell'ambito del Consiglio di associazione;
b) a livello di alti funzionari dell'Egitto, da una parte, e della Presidenza del Consiglio e della Commissione, dall'altra;
c) attraverso la piena utilizzazione di tutti i canali diplomatici, ad esempio tramite incontri periodici tra funzionari, consultazioni in occasione di riunioni internazionali e contatti tra rappresentanti diplomatici nei paesi terzi;
d) con qualsiasi altro mezzo che possa utilmente contribuire a consolidare, a sviluppare e ad intensificare tale dialogo.
2. Si instaura un dialogo politico tra il Parlamento europeo e l'Assemblea popolare egiziana.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-12-29;382#art-a-5