Accordo
Art. 1
In vigore dal 28 gen 2004
ACCORDO EUROMEDITERRANEO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO, DALL'ALTRA
IL REGNO DEL BELGIO,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
Parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA e del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E
DELL'ACCIAIO, in appresso denominati "gli Stati membri", e
la COMUNITÀ EUROPEA e la COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, in appresso denominate "la Comunità",
da una parte, e
la REPUBBLICA ARABA D'EGITTO, in appresso denominata "Egitto",
dall'altra,
CONSIDERANDO l'importanza dei legami tradizionali esistenti tra la Comunità, i suoi Stati membri e l'Egitto e i valori comuni che essi condividono;
CONSIDERANDO che la Comunità, i suoi Stati membri e l'Egitto desiderano consolidare tali legami e instaurare relazioni durature basate sulla reciprocità e sul partenariato;
CONSIDERANDO l'importanza che le Parti annettono ai principi della Carta delle Nazioni Unite, in particolare al rispetto dei diritti dell'uomo, ai principi democratici e alle libertà politiche ed economiche, che costituiscono il fondamento stesso dell'associazione;
DESIDERANDO instaurare e sviluppare un dialogo politico continuativo sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse;
CONSIDERANDO il diverso grado di sviluppo economico e sociale tra l'Egitto e la Comunità e la necessità di rafforzare il processo di sviluppo economico e sociale in Egitto;
DESIDERANDO consolidare le loro relazioni economiche sviluppando, in particolare, una cooperazione per il commercio, gli investimenti e la tecnologia, sostenuta da un dialogo continuativo in campo economico, scientifico, tecnologico, culturale, nel Settore degli audiovisivi e in relazione alle questioni sociali al fine di migliorare la conoscenza e la comprensione reciproche;
CONSIDERANDO l'impegno assunto dalla Comunità e dall'Egitto a favore del libero scambio, in particolare del rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e dagli altri accordi multilaterali allegati all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio;
CONSAPEVOLI della necessità di unire i loro sforzi per rafforzare la stabilità politica e lo sviluppo economico della regione attraverso la promozione della cooperazione regionale;
PERSUASI che l'accordo di associazione creerà un nuovo clima per le loro relazioni,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
1. È istituita un'associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Egitto, dall'altra.
2. Il presente accordo si prefigge i seguenti obiettivi:
- costituire un ambito adeguato per il dialogo politico, che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche tra le Parti;
- creare le condizioni per la progressiva liberalizzazione degli scambi di beni, di servizi e di capitali;
- favorire lo sviluppo di relazioni economiche e sociali equilibrate tra le Parti attraverso il dialogo e la cooperazione;
- contribuire allo sviluppo economico e sociale dell'Egitto;
- incoraggiare la cooperazione regionale al fine di consolidare la convivenza pacifica e la stabilità economica e politica;
- promuovere la cooperazione in altri settori di reciproco interesse.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-12-29;382#art-a-1