Accordo›Titolo I
Art. 3
In vigore dal 28 gen 2004
1. Tra le Parti si istituisce un dialogo politico continuativo che consolida le loro relazioni, contribuisce allo sviluppo di un partenariato duraturo e favorisce la solidarietà e la comprensione reciproca.
2. Il dialogo politico e la cooperazione mirano in particolare a:
- sviluppare una migliore comprensione reciproca e una progressiva convergenza di posizioni sulle questioni internazionali, in particolare su quelle che potrebbero avere notevoli ripercussioni su una delle Parti;
- permettere a ciascuna delle Parti di tener conto della posizione e degli interessi dell'altra;
- rafforzare la stabilità e la sicurezza regionale;
- promuovere iniziative comuni.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-12-29;382#art-a-3