Art. 3
AccordoTitolo I

Art. 3

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In vigore dal 28 gen 2004
1. Tra le Parti si istituisce un dialogo politico continuativo che consolida le loro relazioni, contribuisce allo sviluppo di un partenariato duraturo e favorisce la solidarietà e la comprensione reciproca. 2. Il dialogo politico e la cooperazione mirano in particolare a: - sviluppare una migliore comprensione reciproca e una progressiva convergenza di posizioni sulle questioni internazionali, in particolare su quelle che potrebbero avere notevoli ripercussioni su una delle Parti; - permettere a ciascuna delle Parti di tener conto della posizione e degli interessi dell'altra; - rafforzare la stabilità e la sicurezza regionale; - promuovere iniziative comuni.
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urn:nir:stato:legge:2003-12-29;382#art-a-3