Accordo

Art. 11

In vigore dal 28 gen 2004
1. L'Egitto può adottare misure eccezionali di durata limitata, in deroga alle disposizioni dell', maggiorando o reintroducendo dazi doganali. 2. Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie o determinati settori in corso di ristrutturazione o in gravi difficoltà, in particolare qualora dette difficoltà producano gravi problemi sociali. 3. I dazi doganali all'importazione applicabili in Egitto ai prodotti originari della Comunità introdotti dalle suddette misure non possono superate il 25% ad valorem e devono mantenere un margine preferenziale per i prodotti originari della Comunità. Il valore complessivo delle importazioni dei prodotti soggetti a tali misure non può superate il 20% delle importazioni totali di prodotti industriali originari della Comunità effettuate nell'ultimo anno per il quale siano disponibili dati statistici. 4. Le misure di cui sopra sono applicate per un periodo non superiore a cinque anni, a meno che il Comitato di associazione non autorizzi una durata superiore. Esse cessano di applicarsi al più tardi allo scadere del periodo di transizione massimo. 5. Nessun prodotto può essere assoggettato a una misura di questo tipo qualora siano trascorsi più di tre anni dall'abolizione di tutti i dazi, di tutte le restrizioni quantitative e degli oneri o delle misure di effetto equivalente relativi a quel prodotto. 6. L'Egitto informa il Comitato di associazione di ogni misura eccezionale che intende adottare e, su richiesta della Comunità, si tengono consultazioni sulle suddette misure e sui settori di applicazione prima di attuarle. In occasione dell'adozione di tali misure, l'Egitto presenta al Comitato un calendario per l'abolizione dei dazi doganali introdotti ai sensi del presente articolo. Detto calendario prevede la graduale eliminazione di tali dazi, a tassi annuali uniformi, con inizio al più tardi due anni dopo la loro introduzione. Il Comitato di associazione può decidere un calendario diverso. 7. In deroga alle disposizioni del paragrafo 4, il Comitato di associazione può, in via eccezionale, per tener conto delle difficoltà attinenti alla creazione di nuove industrie, autorizzare l'Egitto a mantenere le misure già adottate ai sensi del paragrafo 1 per un periodo massimo di quattro anni oltre il periodo di transizione di dodici anni.
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urn:nir:stato:legge:2003-12-29;382#art-a-11

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Art. 11 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunita europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, con cinque Protocolli, Allegati, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Lussemburgo il 25 giugno 2001. — Testo vigente | Portale Normativo