Accordo
Art. 14
In vigore dal 28 gen 2004
1. Ai prodotti agricoli originari dell'Egitto elencati nel protocollo n. 1 importati nella Comunità si applicano le disposizioni ivi contenute.
2. Ai prodotti agricoli originari della Comunità elencati nel protocollo n. 2 importati in Egitto si applicano le disposizioni ivi contenute.
3. Agli scambi di prodotti agricoli trasformati di cui al presente capitolo si applicano le disposizioni del protocollo n. 3.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-12-29;382#art-a-14