Accordo

Art. 14

In vigore dal 28 gen 2004
1. Ai prodotti agricoli originari dell'Egitto elencati nel protocollo n. 1 importati nella Comunità si applicano le disposizioni ivi contenute. 2. Ai prodotti agricoli originari della Comunità elencati nel protocollo n. 2 importati in Egitto si applicano le disposizioni ivi contenute. 3. Agli scambi di prodotti agricoli trasformati di cui al presente capitolo si applicano le disposizioni del protocollo n. 3.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2003-12-29;382#art-a-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 14 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunita europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, con cinque Protocolli, Allegati, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Lussemburgo il 25 giugno 2001. — Testo vigente | Portale Normativo