Accordo

Art. 19

In vigore dal 28 gen 2004
1. I prodotti originari dell'Egitto non beneficiano all'importazione nella Comunità di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente. 2. Le disposizioni del presente accordo si applicano senza pregiudizio delle disposizioni speciali per l'applicazione del diritto comunitario alle Isole Canarie.
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urn:nir:stato:legge:2003-12-29;382#art-a-19

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