Accordo
Art. 23
In vigore dal 28 gen 2004
Fatto salvo l', si applica tra le Parti l'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.
In attesa che vengano adottate le norme di cui all', paragrafo 2, se una Parte rileva l'esistenza di sovvenzioni negli scambi con l'altra Parte, ai sensi degli articoli VI e XVI del GATT 1994, può invocare le misure appropriate contro questa pratica in conformità dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e della relativa legislazione interna.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-12-29;382#art-a-23