Accordo
Art. 25
In vigore dal 28 gen 2004
1. Qualora l'osservanza dell', paragrafo 3 comporti:
i) la riesportazione verso un paese terzo nei confronti del quale
la Parte esportatrice applica, per il prodotto in questione,
restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione o misure di effetto equivalente, o
ii) una penuria grave, o la minaccia di penuria grave, di un
prodotto essenziale per la Parte esportatrice,
e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano dar luogo, a gravi difficoltà per la Parte esportatrice, quest'ultima può prendere le misure del caso secondo le procedure di cui al paragrafo 2.
2. Le difficoltà derivanti dalle situazioni di cui al paragrafo 1 vengono sottoposte al Comitato di associazione, che può prendere tutte le decisioni necessarie per porvi rimedio. Qualora il Comitato non abbia preso una decisione in tal senso entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la Parte esportatrice può applicare le misure del caso alle esportazioni del prodotto interessato. Deve trattarsi di misure non discriminatorie, da abolire quando la situazione non ne giustifichi più il mantenimento in vigore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-12-29;382#art-a-25