Accordo
Art. 18
In vigore dal 28 gen 2004
1. Alle importazioni tra le Parti si applica l'aliquota consolidata in sede di OMC oppure, qualora sia inferiore, l'aliquota in vigore il 1 gennaio 1999. In caso di riduzione tariffaria applicata erga omnes dopo il 1 gennaio 1999, si applica l'aliquota ridotta.
2. Se il presente accordo non prevede altre disposizioni, negli scambi tra la Comunità e l'Egitto non vengono introdotti nuovi dazi doganali all'importazione e all'esportazione nè nuovi oneri di effetto equivalente, nè possono essere maggiorati quelli già in vigore.
3. Le Parti si comunicano reciprocamente le aliquote rispettive in vigore il 1 gennaio 1999.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-12-29;382#art-a-18