Art. 18
Accordo

Art. 18

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In vigore dal 28 gen 2004
1. Alle importazioni tra le Parti si applica l'aliquota consolidata in sede di OMC oppure, qualora sia inferiore, l'aliquota in vigore il 1 gennaio 1999. In caso di riduzione tariffaria applicata erga omnes dopo il 1 gennaio 1999, si applica l'aliquota ridotta. 2. Se il presente accordo non prevede altre disposizioni, negli scambi tra la Comunità e l'Egitto non vengono introdotti nuovi dazi doganali all'importazione e all'esportazione nè nuovi oneri di effetto equivalente, nè possono essere maggiorati quelli già in vigore. 3. Le Parti si comunicano reciprocamente le aliquote rispettive in vigore il 1 gennaio 1999.
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urn:nir:stato:legge:2003-12-29;382#art-a-18