Accordo
Art. 18
14 / 149In vigore dal 28 gen 2004
1. Alle importazioni tra le Parti si applica l'aliquota consolidata in sede di OMC oppure, qualora sia inferiore, l'aliquota in vigore il 1 gennaio 1999. In caso di riduzione tariffaria applicata erga omnes dopo il 1 gennaio 1999, si applica l'aliquota ridotta.
2. Se il presente accordo non prevede altre disposizioni, negli scambi tra la Comunità e l'Egitto non vengono introdotti nuovi dazi doganali all'importazione e all'esportazione nè nuovi oneri di effetto equivalente, nè possono essere maggiorati quelli già in vigore.
3. Le Parti si comunicano reciprocamente le aliquote rispettive in vigore il 1 gennaio 1999.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2003-12-29;382#art-a-18