Accordo
Art. 16
In vigore dal 28 gen 2004
1. Qualora, a seguito dell'attuazione della sua politica agricola o di una modifica delle normative in vigore, sia introdotta una normativa specifica o in caso di qualsiasi modifica o ampliamento delle disposizioni relative all'attuazione della sua politica agricola, la Parte interessata può modificare, per i prodotti interessati, il regime stabilito dall'accordo.
2. La Parte che procede a tale modifica ne informa il Comitato di associazione. Su richiesta dell'altra Parte, il Comitato di associazione si riunisce per tenere debitamente conto degli interessi di quest'ultima.
3. Qualora la Comunità o l'Egitto, in applicazione del paragrafo 1, modifichino il regime previsto dal presente accordo per i prodotti agricoli, essi concedono, per le importazioni originarie dell'altra Parte, un vantaggio paragonabile a quello previsto dal presente accordo.
4. L'applicazione del presente articolo può essere oggetto di consultazioni in seno al Consiglio di associazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2003-12-29;382#art-a-16