Accordo
Art. 20
In vigore dal 28 gen 2004
1. Le Parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una Parte e i prodotti analoghi originari del territorio dell'altra Parte.
2. I prodotti esportati verso il territorio di una delle Parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati direttamente o indirettamente assoggettati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-12-29;382#art-a-20