Protocollo 4›Titolo II
Art. 2
Requisiti di carattere generale
In vigore dal 28 gen 2004
Requisiti di carattere generale
1. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari della Comunità:
a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunità ai sensi dell' del presente protocollo;
b) i prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell' del presente protocollo.
2. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari dell'Egitto:
a) i prodotti interamente ottenuti in Egitto ai sensi dell' del presente protocollo;
b) i prodotti ottenuti in Egitto in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Egitto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell' del presente protocollo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2003-12-29;382#art-p-2-2