Protocollo 4Titolo II

Art. 2

Requisiti di carattere generale

In vigore dal 28 gen 2004
Requisiti di carattere generale 1. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari della Comunità: a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunità ai sensi dell' del presente protocollo; b) i prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell' del presente protocollo. 2. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari dell'Egitto: a) i prodotti interamente ottenuti in Egitto ai sensi dell' del presente protocollo; b) i prodotti ottenuti in Egitto in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Egitto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell' del presente protocollo.
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urn:nir:stato:legge:2003-12-29;382#art-p-2-2

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Requisiti di carattere generale (Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunita europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, con cinque Protocolli, Allegati, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Lussemburgo il 25 giugno 2001.) — Testo vigente | Portale Normativo