Accordo›Titolo VIII
Art. 92
In vigore dal 28 gen 2004
1. Il presente accordo sarà approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure.
Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti contraenti si notificano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate.
2. A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo tra la Comunità economica europea e dell'acciaio e l'Egitto, firmati a Bruxelles il 18 gennaio 1977.
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
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