Accordo›Titolo VIII
Art. 88
In vigore dal 28 gen 2004
Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intendono l'Egitto, da una parte, e la Comunità, o gli Stati membri, o la Comunità e gli Stati membri, secondo le loro rispettive competenze, dall'altra.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-12-29;382#art-a-88