Accordo›Titolo VIII
Art. 85
In vigore dal 28 gen 2004
Per quanto riguarda le imposte dirette, nessuna disposizione del presente accordo avrà l'effetto:
- di ampliare i benefici in campo fiscale concessi da una delle Parti in qualsiasi accordo o intesa internazionale al cui rispetto detta Parte sia tenuta;
- di impedire l'adozione o l'applicazione, ad opera di una delle Parti, di qualsiasi misura destinata a evitare l'elusione o l'evasione fiscale;
- di ostacolare il diritto di una Parte di applicare le disposizioni pertinenti della sua legislazione fiscale ai contribuenti che non si trovano in una situazione identica, in particolare per quanto riguarda la loro residenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-12-29;382#art-a-85