Accordo›Titolo VIII
Art. 84
In vigore dal 28 gen 2004
Nei settori contemplati dal presente accordo, e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:
- il regime applicato dall'Egitto nei confronti della Comunità non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società;
- il regime applicato dalla Comunità nei confronti dell'Egitto non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini o società dell'Egitto.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-12-29;382#art-a-84