Accordo›Titolo VIII
Art. 79
In vigore dal 28 gen 2004
1. Il Comitato di associazione è abilitato ad adottare decisioni per la gestione dell'accordo, nonché nei settori per i quali il Consiglio gli ha delegato le proprie competenze.
2. Le decisioni del Comitato di associazione sono adottate di comune accordo tra le Parti e sono vincolanti per queste ultime, che adottano le misure necessarie per la loro esecuzione.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-12-29;382#art-a-79