Accordo›Titolo VIII
Art. 74
In vigore dal 28 gen 2004
È istituito un Consiglio di associazione che si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno e ogniqualvolta le circostanze lo richiedano, su iniziativa del suo presidente e alle condizioni previste nel suo regolamento interno.
Esso esamina tutte le questioni importanti inerenti al presente accordo e ogni altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-12-29;382#art-a-74