AccordoTitolo VIII

Art. 76

In vigore dal 28 gen 2004
Per conseguire gli obiettivi stabiliti del presente accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni nei casi ivi specificati. Le decisioni adottate sono vincolanti per le Parti, che prendono le misure necessarie per la loro attuazione. Il Consiglio di associazione può altresì formulare adeguate raccomandazioni. Le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio di associazione sono adottate di comune accordo tra le Parti.
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urn:nir:stato:legge:2003-12-29;382#art-a-76

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