AccordoTitolo VIII

Art. 75

In vigore dal 28 gen 2004
1. Il Consiglio di associazione è composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunità europee, da una parte, e da membri del governo egiziano, dall'altra. 2. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare, alle condizioni previste dal suo regolamento interno. 3. Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno. 4. Il Consiglio di associazione è presieduto a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del governo egiziano, secondo le disposizioni stabilite nel suo regolamento interno.
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urn:nir:stato:legge:2003-12-29;382#art-a-75

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Art. 75 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunita europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, con cinque Protocolli, Allegati, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Lussemburgo il 25 giugno 2001. — Testo vigente | Portale Normativo