Accordo›Titolo VII
Art. 72
In vigore dal 28 gen 2004
Per conseguire gli obiettivi del presente accordo, si mette a disposizione dell'Egitto un pacchetto di cooperazione finanziaria secondo le procedure adeguate e con le risorse finanziarie richieste.
La cooperazione finanziaria verte sui seguenti aspetti:
- promozione delle riforme finalizzate all'ammodernamento dell'economia;
- potenziamento delle infrastrutture economiche;
- promozione degli investimenti privati e delle attività generatrici di posti di lavoro;
- adeguamento alle ripercussioni sull'economia egiziana della progressiva introduzione di una zona di libero scambio, in particolare tramite il potenziamento e la ristrutturazione dell'industria e il miglioramento della capacità di esportazione dell'Egitto;
- misure di accompagnamento delle politiche attuate nel settore sociale;
- il miglioramento delle capacità e delle competenze egiziane per quanto riguarda la tutela dei diritti di proprietà intellettuale;
- se del caso, misure supplementari per attuare gli accordi bilaterali volti a prevenire e a combattere l'immigrazione clandestina;
- misure di accompagnamento per l'adozione e l'attuazione della legislazione sulla concorrenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-12-29;382#art-a-72