AccordoTitolo VII

Art. 72

In vigore dal 28 gen 2004
Per conseguire gli obiettivi del presente accordo, si mette a disposizione dell'Egitto un pacchetto di cooperazione finanziaria secondo le procedure adeguate e con le risorse finanziarie richieste. La cooperazione finanziaria verte sui seguenti aspetti: - promozione delle riforme finalizzate all'ammodernamento dell'economia; - potenziamento delle infrastrutture economiche; - promozione degli investimenti privati e delle attività generatrici di posti di lavoro; - adeguamento alle ripercussioni sull'economia egiziana della progressiva introduzione di una zona di libero scambio, in particolare tramite il potenziamento e la ristrutturazione dell'industria e il miglioramento della capacità di esportazione dell'Egitto; - misure di accompagnamento delle politiche attuate nel settore sociale; - il miglioramento delle capacità e delle competenze egiziane per quanto riguarda la tutela dei diritti di proprietà intellettuale; - se del caso, misure supplementari per attuare gli accordi bilaterali volti a prevenire e a combattere l'immigrazione clandestina; - misure di accompagnamento per l'adozione e l'attuazione della legislazione sulla concorrenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2003-12-29;382#art-a-72

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 72 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunita europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, con cinque Protocolli, Allegati, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Lussemburgo il 25 giugno 2001. — Testo vigente | Portale Normativo