Accordo
Art. 68
In vigore dal 28 gen 2004
Le Parti concordano di cooperare per prevenire e controllare l'immigrazione clandestina. A tal fine:
- ciascuno degli Stati membri accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio dell'Egitto su richiesta di quest'ultimo e senza altre formalità, quando essi siano stati identificati come tali;
- l'Egitto accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato membro, su richiesta di quest'ultimo e senza altre formalità, quando essi siano stati identificati come tali.
Gli Stati membri e l'Egitto forniranno ai loro cittadini gli opportuni documenti d'identità.
Per quanto riguarda gli Stati membri dell'Unione europea, gli obblighi di cui al presente articolo si applicano unicamente in relazione alle persone che devono essere considerate loro cittadine ai fini della Comunità.
Per quanto riguarda l'Egitto, gli obblighi di cui al presente articolo si applicano unicamente in relazione alle persone che devono essere considerate sue cittadine in conformità del sistema giuridico egiziano e di tutte le leggi pertinenti in materia di cittadinanza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2003-12-29;382#art-a-68