Accordo›Titolo VIII
Art. 78
In vigore dal 28 gen 2004
1. Il Comitato di associazione, che si riunisce a livello di funzionari, è composto da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunità europee, da una parte, e da rappresentanti del governo egiziano, dall'altra.
2. Il Comitato di associazione adotta il proprio regolamento interno.
3. Il Comitato di associazione è presieduto a turno da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dell'Unione europea e da un rappresentante del governo egiziano.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2003-12-29;382#art-a-78