Art. 84
AccordoTitolo VIII

Art. 84

84 / 149
In vigore dal 28 gen 2004
Nei settori contemplati dal presente accordo, e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta: - il regime applicato dall'Egitto nei confronti della Comunità non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società; - il regime applicato dalla Comunità nei confronti dell'Egitto non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini o società dell'Egitto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2003-12-29;382#art-a-84