Art. 1
Protocollo 3Titolo VIII

Art. 1

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In vigore dal 28 gen 2004
PROTOCOLLO N. 3 RELATIVO AL REGIME APPLICABILE AI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI 1. I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Egitto dei prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato I del presente protocollo sono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario: - per quanto riguarda i prodotti elencati nella tabella 1, i dazi vengono aboliti dopo due anni dall'entrata in vigore dell'accordo; - per quanto riguarda i prodotti elencati nella tabella 2, ai dazi si applicano le seguenti riduzioni: - dopo due anni dall'entrata in vigore dell'accordo: -5% dei dazi di base; - dopo tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo: -10% dei dazi di base; - dopo quattro anni dall'entrata in vigore dell'accordo: -15% dei dazi di base; - per quanto riguarda i prodotti elencati nella tabella 3, ai dazi si applicano le seguenti riduzioni: - dopo due anni dall'entrata in vigore dell'accordo: -5% dei dazi di base; - dopo tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo: -15% dei dazi di base; - dopo quattro anni dall'entrata in vigore dell'accordo: -25% dei dazi di base. 2. Alle importazioni nella Comunità dei prodotti agricoli trasformati elencati nell'allegato II del presente protocollo, originari dell'Egitto, si applicano i dazi ivi indicati, a prescindere dall'esistenza di contingenti. 3. Le riduzioni dei dazi doganali di cui agli allegati I e II del presente protocollo si applicano ai dazi di base di cui all'. 4. Il Consiglio di associazione può decidere di: - ampliare l'elenco dei prodotti agricoli trasformati ai sensi del presente protocollo; - modificare i dazi indicati negli allegati I e II del presente protocollo; - aumentare o abolire i contingenti tariffari.
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urn:nir:stato:legge:2003-12-29;382#art-p-1