Protocollo 2›Titolo VII
Art. 8
Forma in cui devono essere comunicate le informazioni
In vigore dal 21 nov 2003
Forma in cui devono essere comunicate le informazioni
1. L'autorità interpeltata trasmette i risultati, delle indagini all'autorità richiedente per iscritto unitamente ai documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente.
2. Tale informazione può essere computerizzata.
3. Gli originali dei documenti sono trasmessi solo a richiesta qualora siano insufficienti le copie autenticate. Gli originali sono resi appena possibile.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-p-8-2