Protocollo 2Titolo VII

Art. 8

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

In vigore dal 21 nov 2003
Forma in cui devono essere comunicate le informazioni 1. L'autorità interpeltata trasmette i risultati, delle indagini all'autorità richiedente per iscritto unitamente ai documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente. 2. Tale informazione può essere computerizzata. 3. Gli originali dei documenti sono trasmessi solo a richiesta qualora siano insufficienti le copie autenticate. Gli originali sono resi appena possibile.
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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-p-8-2

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Forma in cui devono essere comunicate le informazioni (Art. 8 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, con atto finale, allegati, protocolli e dichiarazioni, fatto a Pretoria l'11 ottobre 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo