Protocollo 2Titolo VII

Art. 6

Forma e contenuto delle domande di assistenza

In vigore dal 21 nov 2003
Forma e contenuto delle domande di assistenza 1. Le domande formulate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto. Esse vengono corredate dei documenti ritenuti utili per la loro evasione. Qualora l'urgenza della situazione lo esiga, possono essere accettate anche domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto. 2. Le domande presentate a norma del paragrafo 1 contengono le seguenti informazioni: a) autorità richiedente; b) misura richiesta; c) oggetto e motivo della domanda; d) disposizioni legali e regolamentari e altre disposizioni legali in causa; e) ragguagli il più possibile precisi ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine; f) esposizione succinta dei fatti e delle indagini già effettuate. 3. Le domande sono presentate nella lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per qust'ultima. Questo requisito non si applica ai documenti di cui è corredata la domanda di cui al paragrafo 1. 4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali di cui sopra, possono esserne richiesti la correzione o il completamento; nel frattempo possono essere disposte misure cautelative.
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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-p-6-2

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