Protocollo 2›Titolo VII
Art. 1
Definizioni
In vigore dal 21 nov 2003
PROTOCOLLO 2
RELATIVO ALL'ASSISTENZA RECIPROCA TRA LE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE NEL SETTORE DOGANALE
Definizioni
Ai fini del presente protocollo si intende per:
a) "normativa doganale", qualsiasi disposizione legale o regolamentare applicabile nel territorio delle Parti contraenti che disciplini l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci e la loro collocazione sotto qualsiasi altro regime o procedura doganale, comprese le misure di divieto, di restrizione e di controllo;
b) "autorità richiedente", l'autorità amministrativa competente, all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in base al presente protocollo;
c) "autorità interpellata", l'autorità amministrativa competente, all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una richiesta di assistenza in base al presente protocollo;
d) "dati di carattere personale", tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile;
e) "operazione contraria alla normativa doganale", qualsiasi violazione o tentativo di violazione della normativa doganale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-p-1-2