Protocollo 2Titolo VII

Art. 4

Assistenza spontanea

In vigore dal 21 nov 2003
Assistenza spontanea Le Parti contraenti si assistono reciprocamente di propria iniziativa e conformemente alle loro disposizioni legali e regolamentari, qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti: - azioni che sono o che sembrano loro essere operazioni contrarie alla normativa doganale e che possono interessare l'altra Parte contraente; - nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla normativa doganale; - merci note per essere oggetto di operazioni contrarie alla normativa doganale; - persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono fondati motivi di ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla normativa doganale; - mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati in operazioni contrarie alla normativa doganale.
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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-p-4-2

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