Protocollo 2›Titolo VII
Art. 4
Assistenza spontanea
In vigore dal 21 nov 2003
Assistenza spontanea
Le Parti contraenti si assistono reciprocamente di propria iniziativa e conformemente alle loro disposizioni legali e regolamentari, qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti:
- azioni che sono o che sembrano loro essere operazioni contrarie alla normativa doganale e che possono interessare l'altra Parte contraente;
- nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla normativa doganale;
- merci note per essere oggetto di operazioni contrarie alla normativa doganale;
- persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono fondati motivi di ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla normativa doganale;
- mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati in operazioni contrarie alla normativa doganale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-p-4-2