Protocollo 2›Titolo VII
Art. 5
Consegna, Notifica
In vigore dal 21 nov 2003
Consegna, Notifica
A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata adotta, conformemente alle disposizioni legali e regolamentari, tutte le misure necessarie per:
- consegnare tali documenti o
- notificare tutte le decisioni,
provenienti dall'autorità richiedente e rientranti nel campo di applicazione del presente protocollo, ad un destinatario residente o stabilito nel territorio dell'autorità richiedente.
Le domande di consegna di documenti o di notifica di decisioni devono essere presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-p-5-2