Protocollo 2Titolo VII

Art. 5

Consegna, Notifica

In vigore dal 21 nov 2003
Consegna, Notifica A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata adotta, conformemente alle disposizioni legali e regolamentari, tutte le misure necessarie per: - consegnare tali documenti o - notificare tutte le decisioni, provenienti dall'autorità richiedente e rientranti nel campo di applicazione del presente protocollo, ad un destinatario residente o stabilito nel territorio dell'autorità richiedente. Le domande di consegna di documenti o di notifica di decisioni devono essere presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.
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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-p-5-2

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Consegna, Notifica (Art. 5 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, con atto finale, allegati, protocolli e dichiarazioni, fatto a Pretoria l'11 ottobre 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo