Protocollo 1›Titolo VII
Art. 39
Merci in transito o in deposito
In vigore dal 21 nov 2003
Merci in transito o in deposito
Le disposizioni dell'Accordo devono essere applicate alle merci che soddisfano le disposizioni del presente protocollo e che alla data di entrata in vigore dell'Accordo sono in transito o si trovano nella Comunità o in Sudafrica oppure sono temporaneamente immagazzinate in depositi o in zone franche, a condizione che alle autorità doganali dello Stato importatore sia presentato, entro quattro mesi da tale data, un certificato EUR.1 rilasciato a posteriori dalle autorità competenti dello Stato esportatore corredato di documenti che dimostrino che le merci sono state trasportate direttamente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-p-39