Protocollo 1Titolo VI

Art. 35

Applicazione del protocollo

In vigore dal 21 nov 2003
Applicazione del protocollo 1. L'espressione "la Comunità" utilizzata nell' non comprende Ceuta e Melilla. 2. I prodotti originari del Sudafrica importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunità, ai sensi del protocollo n. 2 dell'atto di adesione alle Comunità europee, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese. Il Sudafrica riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dall'Accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dalla Comunità e originari della Comunità. 3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-p-35

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo