Protocollo 1›Titolo VI
Art. 35
Applicazione del protocollo
In vigore dal 21 nov 2003
Applicazione del protocollo
1. L'espressione "la Comunità" utilizzata nell' non comprende Ceuta e Melilla.
2. I prodotti originari del Sudafrica importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunità, ai sensi del protocollo n. 2 dell'atto di adesione alle Comunità europee, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese. Il Sudafrica riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dall'Accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dalla Comunità e originari della Comunità.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-p-35