Protocollo 1›Titolo VI
Art. 36
Condizioni particolari
In vigore dal 21 nov 2003
Condizioni particolari
1. Purchè siano stati trasportati direttamente ai sensi delle disposizioni dell', si considerano:
prodotti originari di Ceuta e Melilla:
a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;
b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione
i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell' del presente protocollo; oppure
ii) che tali prodotti siano originari del Sudafrica o della Comunità ai sensi del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all', paragrafo 1;
prodotti originari del Sudafrica:
a) i prodotti interamente ottenuti in Sudafrica;
b) i prodotti ottenuti in Sudafrica, nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione
i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell' del presente protocollo; oppure
ii) che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della Comunità ai sensi del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che eccedono le lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all', paragrafo 1;
2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le diciture "Sudafrica" o "Ceuta e Melilia" nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura.
Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulle dichiarazioni su fattura.
4. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-p-36