Protocollo 1›Titolo V
Art. 34
Zone franche
In vigore dal 21 nov 2003
Zone franche
1. La Comunità e il Sudafrica adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunità o del Sudafrica importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita o conforme alle disposizioni del presente protocollo.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-p-34