Protocollo 1›Titolo IV
Art. 29
Importi espressi in euro
In vigore dal 21 nov 2003
Importi espressi in euro
1. Gli importi nella moneta nazionale del paese d'esportazione equivalenti a quelli espressi in euro sono fissati dal paese d'esportazione e comunicati al paesi d'importazione tramite la Commissione europea.
2. Qualora tali importi superino gli importi corrispondenti fissati dal paese d'importazione, quest'ultimo li accetta se i prodotti sono fatturati nella moneta del paese d'esportazione. Quando i prodotti sono fatturati nella moneta di un altro Stato membro della CE, il paese d'importazione riconosce l'importo notificato dal paese in questione.
3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre del 1999.
4. Gli importi espressi in euro e il loro controvalore nelle monete nazionali degli Stati membri della CE e del Sudafrica vengono riveduti dal comitato misto su richiesta della Comunità o del Sudafrica. Nel procedere a detta revisione, il comitato misto garantisce che non si verifichino diminuzioni degli importi da utilizzare in una qualsiasi moneta nazionale e tiene conto altresì dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, essa può decidere di modificare gli importi espressi in euro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-p-29