Protocollo 1›Titolo IV
Art. 26
Documenti giustificativi
In vigore dal 21 nov 2003
Documenti giustificativi
I documenti di cui all', paragrafo 3, e all', paragrafo 3, utilizzati per provare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR. 1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari della Comunità, del Sudafrica o di uno degli altri paesi di cui all' e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo possono consistere, tra l'altro, in:
a) una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;
b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità, in Sudafrica o in uno degli altri paesi di cui all', dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;
c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Comunità o in Sudafrica, rilasciati o compilati nella Comunità o in Sudafrica, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;
d) certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Sudafrica in conformità del presente protocollo, o in uno degli altri paesi di cui all', ai sensi di tale articolo.
e) Dichiarazioni dei fornitori che dimostrino la lavorazione o trasformazione di cui sono stati oggetto nella SACU i materiali utilizzati, ai sensi dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-p-26