Protocollo 1›Titolo IV
Art. 27
Conservazione delle prove dell'origine, delle dichiarazioni dei fornitori e dei documenti giustificativi
In vigore dal 21 nov 2003
Conservazione delle prove dell'origine, delle dichiarazioni dei fornitori e dei documenti giustificativi
1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all', paragrafo 3.
2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all', paragrafo 3.
3. Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore conserva per almeno: tre anni copie della dichiarazione e della fattura, della bolla di consegna o dell'altro documento commerciale cui è allegata tale dichiarazione, nonché di tutti i documenti atti a dimostrare la correttezza delle informazioni fornite in tale dichiarazione.
4. Le autorità doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 conservano per almeno tre anni il formulano di richiesta di cui all', paragrafo 2.
5. Le autorità doganali del paese d'importazione conservano per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-p-27