Protocollo 1›Titolo V
Art. 30
Assistenza reciproca
In vigore dal 21 nov 2003
Assistenza reciproca
1. Le autorità doganali degli Stati membri della CE e del Sudafrica si comunicano a vicenda, tramite la Commissione europea, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura.
2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità e il Sudafrica si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-p-30