Art. 30 · Assistenza reciproca
Protocollo 1Titolo V

Art. 30

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Assistenza reciproca

In vigore dal 21 nov 2003
Assistenza reciproca 1. Le autorità doganali degli Stati membri della CE e del Sudafrica si comunicano a vicenda, tramite la Commissione europea, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura. 2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità e il Sudafrica si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.
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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-p-30