Protocollo 2Titolo VII

Art. 7

Espletamento delle domande

In vigore dal 21 nov 2003
Espletamento delle domande 1. Per evadere le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e risorse, come se agisse per proprio conto o a richiesta di altre autorità della stessa Parte contraente, fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini e procedendo o facendo procedere alle indagini appropriate. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità alle quali la domanda è stata indirizzata dall'autorità interpellata in virtù del presente protocollo qualora questa non possa agire direttamente. 2. Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni legali o regolamentari della Parte contraente interpellata. 3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contaente possono, d'intesa con l'altra Parte contraente e alle condizioni da questa stabilite, essere presenti e ottenere negli uffici dell'autorità interpellata o di qualsiasi altra autorità interessata a norma del paragrafo 1 informazioni sulle azioni che costituiscono o che possono costituire operazioni contrarie alla normativa doganale, che occorrano all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo. 4. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente, d'intesa con l'altra Parte contraente e alle condizioni da questa stabilite, possono essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.
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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-p-7-2

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Espletamento delle domande (Art. 7 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, con atto finale, allegati, protocolli e dichiarazioni, fatto a Pretoria l'11 ottobre 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo