Protocollo 2›Titolo VII
Art. 11
Periti e testimoni
In vigore dal 21 nov 2003
Periti e testimoni
Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualità di perito o testimone in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al presente protocollo e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano essere necessari nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, nonché per quale causa e a quale titolo sarà ascoltato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-p-11-2