Protocollo 2›Titolo VII
Art. 13
Applicazione
In vigore dal 21 nov 2003
Applicazione
1. L'applicazione del presente protocollo è affidata, da una parte, alle autorità doganali del Sudafrica e, dall'altra, ai competenti servizi della Commissione delle Comunità europee ed eventualmente alle autorità doganali degli Stati membri. Essi decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per l'applicazione tenendo conto delle norme vigenti segnatamente materia di protezione dei dati. Essi possono proporre agli organi competenti le modifiche che a loro parere dovessero essere apportate al presente protocollo.
2. Le Parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate delle modalità di attuazione adottate ai sensi delle disposizioni del presente protocollo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-p-13-2