Protocollo 2›Titolo VII
Art. 12
Spese di assistenza
In vigore dal 21 nov 2003
Spese di assistenza
Le Parti contraenti rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa concernente il rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo escluse, se del caso, le spese per periti e testimoni e quelle per interpreti e traduttori che non dipendano da pubblici servizi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-p-12-2