Art. 5 · Consegna, Notifica
Protocollo 2Titolo VII

Art. 5

153 / 162

Consegna, Notifica

In vigore dal 21 nov 2003
Consegna, Notifica A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata adotta, conformemente alle disposizioni legali e regolamentari, tutte le misure necessarie per: - consegnare tali documenti o - notificare tutte le decisioni, provenienti dall'autorità richiedente e rientranti nel campo di applicazione del presente protocollo, ad un destinatario residente o stabilito nel territorio dell'autorità richiedente. Le domande di consegna di documenti o di notifica di decisioni devono essere presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.
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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-p-5-2