Art. 8 · Forma in cui devono essere comunicate le informazioni
Protocollo 2Titolo VII

Art. 8

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Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

In vigore dal 21 nov 2003
Forma in cui devono essere comunicate le informazioni 1. L'autorità interpeltata trasmette i risultati, delle indagini all'autorità richiedente per iscritto unitamente ai documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente. 2. Tale informazione può essere computerizzata. 3. Gli originali dei documenti sono trasmessi solo a richiesta qualora siano insufficienti le copie autenticate. Gli originali sono resi appena possibile.
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